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| Art. 1 |
COSTITUZIONE E' costituita con atto pubblico la Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia ai sensi deel'art. 36 del c.c.. La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia è un'associazione culturale senza fini di lucro e senza finalità sindacali, che può affiliarsi o federarsi con altre società e alla quale possono affiliarsi Associazioni, Società, Scuole e Cooperative, i cui fini siano compatibili con quelli della Società di Psicologia Clinica e Psicoterapia anche allo scopo di promuovere trials di ricerche scientifiche e di studio finalizzate a rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.
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| Art. 2 |
SEDE La sede legale della Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia coincide con il domicilio del presidente in carica.
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| Art. 3 |
DURATA La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia ha durata illimitata e può essere sciolta su deliberazione assembleare straordinaria appositamente convocata.
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| Art. 4 |
FINALITA' La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia si è costituita a Milano nel 1994 come diretta emanazione della Divisione Nazionale di Psicologia Clinica della SlPs. I suoi scopi sono i seguenti:
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| Art. 5 | ATTIVITA' A. La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia può promuovere attività editoriali in genere ivi compresa la edizione di pubblicazioni saltuarie e periodiche (esclusa la pubblicazione di quotidiani), opuscoli, libri dispense e quant'altro connesso con l'attività che rientra nelle finalità di cui all'art. 1, nonché la relativa vendita anche per corrispondenza e/o in abbonamento postale. B. La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia può coordinare, organizzare, promuovere e realizzare convegni, seminari, corsi, iniziative, dibattiti, incontri anche per conto terzi. Le attività formative sono sottoposte a verifica di corrispondenza alle finalità dell'associazione ed a verifiche obiettive di efficacia. La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi del presente articolo può accettare contributi da Fondazioni, Ministeri, Regioni, Amministrazioni Provinciali, Comunali, da enti pubblici e privati sia nazionali che extra-nazionali. La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia non esercita attività imprenditoriali né partecipa ad esse se non nei limiti necessari per le attività di formazione continua.
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| Art. 6 | PATRIMONIO SOCIALE La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia ha un proprio patrimonio costituito:
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| Art. 7 | RENDICONTO FINANZIARIO L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un bilancio preventivo ed un rendiconto economico e finanziario. Entrambi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci. L'approvazione avviene entro il 30 aprile dell'anno successivontrambi veismi scientifici. I bilanci sono disponibili alla visione dei soci iscritti e saranno depositati presso la sede per la durata prevista dal codice civile.
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| Art. 8 |
SOCI Si può appartenere alla Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia in qualità di:
Sono "Soci Ordinari" gli psicologi che svolgono attività cliniche e gli psicoterapeuti iscritti ai relativi elenchi degli Ordini professionali, di cui sia stata accettata dal Consiglio Direttivo la formale richiesta di iscrizione alla Società Italiana di Psicologia Clinica c Psicoterapia.
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| Art. 9 |
COMPITI DEI SOCI Ogni socio si impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell'Art.4 e ad attenersi al codice deontologico della professione. Tutte le cariche elettive sono assunte dai soci a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate. Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni degli organi dell'associazione. I soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa con verifica biennale da parte del Consiglio Direttivo. Soltanto i soci in regola con il pagamento della quota possono prendere parte alle attività sociali ed hanno diritto di voto in assemblea. |
| Art.10 |
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO La perdita della qualifica di socio viene sancita dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia quando motivi deontologici di particolare gravità lo richiedono, su proposta relativa avanzata dal Collegio dei Probiviri e fatto salvo il diritto del socio di appellarsi all'Assemblea dei Soci. La qualifica di socio si perde altresì per recesso o morosità per un periodo superiore ai due anni. In caso di recesso o esclusione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la restituzione pro quota. |
| Art.11 |
QUOTA ASSOCIATIVA L'importo della quota associativa è determinato ogni due anni con delibera del Consiglio Direttivo. |
| Art.12 |
ORGANI DELLA SOCIETA'
La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia ha struttura nazionale. Organi della Società sono:
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| Art.13 |
ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano della associazione stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, su convocazione del Presidente. Essa è presieduta dal Presidente o in sua assenza da un Vice Presidente, da Consigliere del Direttivo, delegato dal Presidente stesso. Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti un Segretario con l'incarico di redigere i verbali dei lavori. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante lettera o tramite e-mail ai Soci, in cui deve figurare l'O.d.G., il luogo esatto, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. La prima convocazione è valida se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni relative a modifiche del presente Statuto, o all'esclusione di un socio, richiedono la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti. Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta. I soci presenti non potranno produrre più di una delega per ciascuno. L'Assemblea dei Soci che si svolge nel corso dell'anno precedente alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, elegge a scrutinio palese e a maggioranza semplice una Commissione elettorale, costituita da tre Soci, che avrà cura di recepire i programmi dei candidati, di presiedere allo svolgimento delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, di insediare il nuovo Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia. |
| Art.14 | COMPITI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea dei Soci, convocata in via ordinaria, ha i seguenti compiti:
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| Art.15 |
IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 Soci "Ordinari", membri eletti a scrutinio segreto e che restano in carica per quattro anni. I membri eletti, che per più di tre volte consecutive non si presenteranno alle riunioni convocate dal Presidente, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica ad insindacabile decisione degli altri componenti del Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Ove se ne ravvisi l'opportunità, può incaricare dei Soci di seguire particolari settori di competenza e di intervento. |
| Art.16 |
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo regge e amministra la Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia, ne coordina e promuove tutte le attività ed è l'organo organizzatore della Società perseguendone le finalità. In particolare il Consiglio Direttivo:
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| Art.17 |
IL PRESIDENTE Il Presidente è il rappresentante legale della Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia e la rappresenta anche di fronte a terzi in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo. E' autorizzato ad aprire Conti Correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati. |
| Art.18 |
COLLEGIO DEI PROBIVIRI L'Assemblea dei Soci della Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia elegge ogni quadriennio il Collegio dei Probiviri costituito da tre membri. Il Collegio dei Probiviri vigila sulla corretta osservanza da parte di tutti i Soci delle norme statutarie, ed in particolare:
I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica fino all'insediamento del successivo Collegio e sono rieleggibili. |
| Art.19 |
IL COLLEGIO DEI SINDACI L'Assemblea dei Soci della Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia elegge ogni quadriennio il Collegio dei Sindaci costituito da 3 membri. I Sindaci vigilano sull'amministrazione finanziaria della Società, controllano il bilancio consuntivo e redigono la relazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci. I membri del Collegio dei Sindaci restano in carica fino all'insediamento del successivo Collegio e sono rieleggibili. La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra negli Organi sociali della Società. |
| Art.20 |
REGOLAMENTO E MODIFICHE STATUTARIE Il presente Statuto è integrato da un Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci. Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da 1/3 dei Soci e sono deliberate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci presenti. |
| Art.21 |
SCIOGLIMENTO Lo scioglimento della Società, le modalità di questo e l'impiego delle attività e dei fondi residui sono proposti dal Consiglio Direttivo o richiesti a quest'ultimo da almeno 1/3 dei Soci e le deliberazioni sono votate in Assemblea conformemente all'Art.13 |
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