Società italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia
 
STATUTO
Art. 1

COSTITUZIONE

E' costituita con atto pubblico la Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia ai sensi deel'art. 36 del c.c..
La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia è un'associazione culturale senza fini di lucro e senza finalità sindacali, che può affiliarsi o federarsi con altre società e alla quale possono affiliarsi Associazioni, Società, Scuole e Cooperative, i cui fini siano compatibili con quelli della Società di Psicologia Clinica e Psicoterapia anche allo scopo di promuovere trials di ricerche scientifiche e di studio finalizzate a rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.


Art. 2

S
EDE
La sede legale della Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia coincide con il domicilio del presidente in carica.


Art. 3

DURATA

La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia ha durata illimitata e può essere sciolta su deliberazione assembleare straordinaria appositamente convocata.


Art. 4

FINALITA'

La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia si è costituita a Milano nel 1994 come diretta emanazione della Divisione Nazionale di Psicologia Clinica della SlPs.

I suoi scopi sono i seguenti:

  1. Organizzare e mettere a disposizione dei Soci strutture di informazione, ricerca e di formazione idonee a valorizzare la professionalità dello psicologo clinico e dello psicoterapeuta.
  2. Promuovere l'istituzione e l'organizzazione di appositi Corsi e Seminari, nella logica della formazione continua, anche con programmi annuali di attività formativa ECM.
  3. Offrire pareri e collaborazione in merito alle materie di propria competenza alle istituzioni, alle comunità in generale ed in particolare al Ministero della Salute, alle regioni, alle Aziende Sanitarie anche per promuovere sviluppo e diffusione di protocolli, linee guida, standard di riferimento e criteri di qualità professionale.
  4. Promuovere e favorire, con particolare riferimento alla formazione dei giovani, la ricerca e lo studio nell'ambito della Psicologia Clinica, della Psicodiagnostica, della Psicoterapia.
  5. Sviluppare il dibattito e l'aggiornamento fra professionisti, operatori e ricercatori dei settori sopra indicati nel pubblico e nel privato, nello spirito di un aperto confronto tra modelli, orientamenti, linguaggi e prassi cliniche differenti.
  6. Rappresentare il sapere disciplinare della psicologia clinica e della psicoterapia nel rispetto dei diversi modelli di riferimento e la comunità degli psicologi clinici e degli psicoterapeuti in conformità con le norme della legge 56/89 che ordina la professione di psicologo, presso Enti ed Istituzioni nazionali e internazionali e ciò sotto il profilo scientifico, deontologico e promozionale.


Art. 5
ATTIVITA'

A. La  Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia può promuovere attività editoriali in genere ivi compresa la edizione di pubblicazioni saltuarie e periodiche (esclusa la pubblicazione di quotidiani), opuscoli, libri dispense e quant'altro connesso con l'attività che rientra nelle finalità di cui all'art. 1, nonché la relativa vendita anche per corrispondenza e/o in abbonamento postale.
B. La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia può coordinare, organizzare, promuovere e realizzare convegni, seminari, corsi, iniziative, dibattiti, incontri anche per conto terzi. Le attività formative sono sottoposte a verifica di corrispondenza alle finalità dell'associazione ed a verifiche obiettive di efficacia.

La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi del presente articolo può accettare contributi da Fondazioni, Ministeri, Regioni, Amministrazioni Provinciali, Comunali, da enti pubblici e privati sia nazionali che extra-nazionali. La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia non esercita attività imprenditoriali né partecipa ad esse se non nei limiti necessari per le attività di formazione continua.


Art. 6
PATRIMONIO SOCIALE

La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia ha un proprio patrimonio costituito:
  1. Dall'importo delle quote sociali.
  2. Da donazioni, lasciti, oblazioni di enti o di singoli cittadini espressamente destinati a tale scopo.
  3. Da fondi destinati a incremento del patrimonio con deliberazione delle Società Scientifiche o Associazioni a cui è collegata.
  4. Da attrezzature, beni mobili ed immobili di proprietà.
  5. Da eventuali residui derivanti dall'esercizio delle attività sociali.
  6. Da proventi di attività di cui al precedente art 4 del presente statuto.
    E' assolutamente esclusa la distribuzione anche in modo indiretto degli avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve, s meno che questa sia effettuata a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Sono altresì esclusi i finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati
    Nel caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il Patrimonio, dopo la liquidazione di tutti i debiti e la riscossione dei crediti, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analighe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 C.190 L 23/12/96 n. 662.

Art. 7
RENDICONTO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un bilancio preventivo ed un rendiconto economico e finanziario.
Entrambi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
L'approvazione avviene entro il 30 aprile dell'anno successivontrambi veismi scientifici.
I bilanci sono disponibili alla visione dei soci iscritti e saranno depositati presso la sede per la durata prevista dal codice civile.


Art. 8

SOCI

Si può appartenere alla Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia in qualità di:
  1. Soci Ordinari
  2. Soci Onorari
  3. Soci in formazione

Sono "Soci Ordinari" gli psicologi che svolgono attività cliniche e gli psicoterapeuti iscritti ai relativi elenchi degli Ordini professionali, di cui sia stata accettata dal Consiglio Direttivo la formale richiesta di iscrizione alla Società Italiana di Psicologia Clinica c Psicoterapia.
Possono essere ammessi senza limitazioni tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, che operano nelle varie strutture e settori di attività del S.S.N. (aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, aziende SL, IRCCS, ospedali classificati, strutture pubbliche o private accreditate, convenzionate o autorizzate, ecc.) o in regime libero-professionale.
Sono ammessi senza limitazioni tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N. che la società rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel setrtore o nell'area interprofessionale che la società rappresenta.
Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione, valutato il possesso dei requisiti professionali e deontologici.
Non può essere motivo di esclusione il luogo in cui è esercitata l'attività professionale.
Possono essere accolte come come soci "Soci Onorari" le personalità italiane e internazionali che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo della psicologia clinica e psicoterapia.
Sono "Soci in formazione" i neo-laureati e gli studenti italiani e stranieri dei corsi di laurea in psicologia e delle scuole di specializzazione in psicologia e psicoterapia.


Art. 9

COMPITI DEI SOCI

Ogni socio si impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell'Art.4 e ad attenersi al codice deontologico della professione.
Tutte le cariche elettive sono assunte dai soci a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.
Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni degli organi dell'associazione.
I soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa con verifica biennale da parte del Consiglio Direttivo.
Soltanto i soci in regola con il pagamento della quota possono prendere parte alle attività sociali ed hanno diritto di voto in assemblea.


Art.10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La perdita della qualifica di socio viene sancita dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia quando motivi deontologici di particolare gravità lo richiedono, su proposta relativa avanzata dal Collegio dei Probiviri e fatto salvo il diritto del socio di appellarsi all'Assemblea dei Soci.
La qualifica di socio si perde altresì per recesso o morosità per un periodo superiore ai due anni.
In caso di recesso o esclusione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la restituzione pro quota.

Art.11

Q
UOTA ASSOCIATIVA
L'importo della quota associativa è determinato ogni due anni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.12
ORGANI DELLA SOCIETA'
La Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia ha struttura nazionale.
Organi della Società sono:
  1. L'Assemblea dei Soci.
  2. Il Consiglio Direttivo.
  3. Il Presidente.
  4. Il Collegio dei Probiviri.
  5. Il collegio dei Sindaci.

    E' esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

Art.13

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano della associazione stessa.
Si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, su convocazione del Presidente.
Essa è presieduta dal Presidente o in sua assenza da un Vice Presidente, da Consigliere del Direttivo, delegato dal Presidente stesso.
Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti un Segretario con l'incarico di redigere i verbali dei lavori.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante lettera o tramite e-mail ai Soci, in cui deve figurare l'O.d.G., il luogo esatto, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. La prima convocazione è valida se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni relative a modifiche del presente Statuto, o all'esclusione di un socio, richiedono la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti.
Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta.
I soci presenti non potranno produrre più di una delega per ciascuno.
L'Assemblea dei Soci che si svolge nel corso dell'anno precedente alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, elegge a scrutinio palese e a maggioranza semplice una Commissione elettorale, costituita da tre Soci, che avrà cura di recepire i programmi dei candidati, di presiedere allo svolgimento delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, di insediare il nuovo Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia.

Art.14
COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci, convocata in via ordinaria, ha i seguenti compiti:
  1. Deliberare il bilancio consuntivo e preventivo;
  2. Deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
  3. Deliberare su eventuali modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo;
  4. Eleggere a votazione segreta i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci;
  5. Deliberare, a maggioranza assoluta dei Soci, lo scioglimento della Società;
  6. Decidere sulle questioni relative al buon andamento della Società, alla sua organizzazione, valutare la qualità degli interventi e delle procedure attuate per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
    Per tutti gli argomenti di competenza dell'Assemblea, i Soci possono essere interpellati a scopo consultivo anche a mezzo posta.
    Le modifiche statutarie devono comunque essere dibattute in ambito assembleare.

Art.15

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 Soci "Ordinari", membri eletti a scrutinio segreto e che restano in carica per quattro anni.
I membri eletti, che per più di tre volte consecutive non si presenteranno alle riunioni convocate dal Presidente, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica ad insindacabile decisione degli altri componenti del Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
Ove se ne ravvisi l'opportunità, può incaricare dei Soci di seguire particolari settori di competenza e di intervento.

Art.16

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo regge e amministra la Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia, ne coordina e promuove tutte le attività ed è l'organo organizzatore della Società perseguendone le finalità.
In particolare il Consiglio Direttivo:
  1. Stabilisce l'ammontare delle quote sociali e le modalità di versamento, ogni due anni;
  2. Nomina i Soci Onorari;
  3. Valuta ed accoglie le iscrizioni dei nuovi Soci secondo le norme di un apposito regolamento;
  4. Delibera la decadenza dalla qualifica di Socio;
  5. Mantiene aggiornato l'elenco dei Soci;
  6. Promuove e coordina i congressi nazionali della Società;
  7. Cura i rapporti con le istituzioni, le Società Scientifiche similari italiane ed estere, i Consigli Nazionali e Regionali dell'Ordine;
  8. Coordina l'attività editoriale e di promozione culturale della Società;
  9. Tutela e gestisce l'immagine della Società;
  10. Stipula accordi e promuove federazioni con altre Società di Psicologia;
  11. Stipula convenzioni e/o accordi con organizzazioni di psicologia, associazioni ed Enti;
  12. Istituisce commissioni di lavoro e servizi per i soci, nominando per ciascuno di essi un coordinatore;
  13. Predispone eventuali modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento;

Le deliberazioni del consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza relativa, con la presenza di almeno un terzo dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.17

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale della Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia e la rappresenta anche di fronte a terzi in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo. E' autorizzato ad aprire Conti Correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati.

Art.18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dei Soci della Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia elegge ogni quadriennio il Collegio dei Probiviri costituito da tre membri.
Il Collegio dei Probiviri vigila sulla corretta osservanza da parte di tutti i Soci delle norme statutarie, ed in particolare:
  1. Istruisce di propria iniziativa o a seguito di documentata istanza le pratiche relative a infrazioni dello statuto e del codice deontologico.
  2. Irroga le sanzioni contemplate dal regolamento e propone al Consiglio Direttivo quella dell'espulsione.
  3. Interviene in tutti i casi di contenzioso tra Soci e Organi della Società, formulando un giudizio che vincola le parti.

I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica fino all'insediamento del successivo Collegio e sono rieleggibili.
La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra negli Organi sociali della Società e delle eventuali Società affiliate.

Art.19

I
L COLLEGIO DEI SINDACI

L'Assemblea dei Soci della Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia elegge ogni quadriennio il Collegio dei Sindaci costituito da 3 membri.
I Sindaci vigilano sull'amministrazione finanziaria della Società, controllano il bilancio consuntivo e redigono la relazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
I membri del Collegio dei Sindaci restano in carica fino all'insediamento del successivo Collegio e sono rieleggibili.
La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra negli Organi sociali della Società.

Art.20

REGOLAMENTO E MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.
Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da 1/3 dei Soci e sono deliberate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci presenti.

Art.21

SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della Società, le modalità di questo e l'impiego delle attività e dei fondi residui sono proposti dal Consiglio Direttivo o richiesti a quest'ultimo da almeno 1/3 dei Soci e le deliberazioni sono votate in Assemblea conformemente all'Art.13